Relazione illustrativa al decreto

Il presente decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

La predetta delega prevede che il Governo adotti un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, anche prevedendo nuove forme di pubblicità. Il testo è stato elaborato con il contributo dei componenti della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.

L’obiettivo dello schema di provvedimento è quello, in coerenza con i principi e criteri di delega, di riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento e, per tale motivo, non immediatamente fruibili.
L’intervento di semplificazione normativa non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l’attuale quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2012.

Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Le disposizioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione e costituiscono, inoltre, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.

Il provvedimento è suddiviso in 53 articoli.

L’articolo 1 enuncia il principio generale di trasparenza, riprendendo e rielaborando la definizione contenuta nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Scopo del provvedimento normativo, infatti, è quello di attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo democratico sull’attività dell’amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali (comma 2). La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Il comma 3 stabilisce in conformità all’articolo 1, comma 36, della legge di delega (6 novembre 2012, n. 190), che le disposizioni contenute nel presente decreto e le norme di attuazione adottate costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

L’articolo 2 definisce l’ambito applicativo del provvedimento normativo, chiarendo che le disposizioni in esso contenute individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PP.AA. e per sollecitare ed agevolare modalità di partecipazione degli utenti. Il comma 2 chiarisce che per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche, di cui all’Allegato A, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e documenti pubblici, consistente nella messa a disposizione dei documenti, delle informazioni e dei dati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza necessità di una qualsiasi forma di identificazione o autenticazione informatica.

L’articolo 3 mira a rendere effettivo il principio di totale accessibilità delle informazioni, stabilendo il generale principio di pubblicità di tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il modello cui la disposizione si ispira è quello dei Freedom of Information Acts di derivazione statunitense, che garantisce l’accessibilità per chiunque lo richieda di qualsiasi documento o dato inerente all’attività di un’amministrazione pubblica, con le sole eccezioni previste dalla legge. La disposizione, in linea con le previsioni del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, stabilisce che i dati pubblici, ossia i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, possono essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque, ai sensi dell’articolo 7 del presente decreto. La trasparenza consente, in tale maniera, di attivare anche un’economia legata a dati pubblicati in formato aperto e rielaborabili. Le aziende e i privati potranno, infatti, utilizzare i dati pubblici per realizzare servizi a valore aggiunto e per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’articolo 4 mira a contemperare il principio della massima pubblicità dei dati e dei documenti pubblici pubblicati sui siti web con le contrapposte esigenze di segretezza e di tutela dei dati personali. In particolare, il comma 1 prevede che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possano essere diffusi attraverso siti istituzionali e possano essere trattati con modalità tali da consentirne l’indicizzazione e la rintracciabilità tramite i comuni motori di ricerca web e il loro riutilizzo secondo quanto stabilito dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Il comma 2 individua nella pubblicazione di dati relativi all’assunzione di incarichi personali relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi, il presupposto per la completa realizzazione della trasparenza pubblica, integrando una finalità di rilevante interesse pubblico, da realizzare nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Al fine di favorire la massima conoscibilità e disponibilità dei dati pubblici, quasi come norma di chiusura, il comma 3 prevede la possibilità per le amministrazioni di pubblicare qualsiasi altro dato, diverso da quelli previsti nel presente decreto comunque utili per favorire la massima disponibilità dei dati pubblici, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in presenza di dati personali e comunque fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge. Il comma 4, in accoglimento delle osservazioni del Garante per il trattamento dei dati personali, è stato modificato prevedendo che le pubbliche amministrazioni – nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti - provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza collegate alla pubblicazione.
Il comma 5 riproduce una disposizione già vigente, contenuta nel Codice della privacy, che prevede l’accesso alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e alla relativa valutazione, mentre sottrae dall’ostensibilità le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni “sensibili”. Il comma 6 mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di accesso come definiti nell’articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Rimangono inoltre sottratti all’accesso: a) i dati statistici ufficiali, i quali possono essere diffusi solo in “forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili” (art. 9, comma 1, d.lgs n. 322/1989) e che sono soggetti anche agli ulteriori obblighi di riservatezza stabiliti dalla normativa europea (ad es. Regolamento (CE) n. 223/2009); b) gli altri dati, documenti ed informazioni anche di natura tecnica e metodologica concernenti l’attività statistica ufficiale, che siano stati assoggettati al segreto statistico in applicazione dell’art. 9, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, (ossia in casi eccezionali e dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri). Restano, infine, fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Ai sensi del comma 7, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Al fine di proteggere i dati contenuti nelle banche dati, ai sensi del comma 8 sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati nelle medesime banche dati pubbliche.

L’articolo 5 introduce nell’ordinamento nazionale un nuovo istituto quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza: il diritto di accesso civico.Questa nuova forma di accesso mira, da un lato ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e le pubbliche amministrazioni; dall’altro a promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale diritto rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull’operato delle pubbliche amministrazioni, un potere introdotto originariamente dalla l. 241/1990, la quale aveva previsto la pubblicità come regola e il segreto come eccezione. Il comma 1 afferma che tutti hanno il diritto di chiedere ed ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenute ma che, per qualsiasi motivo, non hanno provveduto a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali. Questo istituto comporta un’estensione soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22, comma 1, l. 241/1990. Infatti il comma 2 dell’articolo 5 riconosce a tutti il diritto di accesso civico anche coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale). Lo stesso comma specifica, inoltre, che la richiesta di accesso è gratuita e deve essere inoltrata al responsabile della trasparenza della pubblica amministrazione inadempiente che si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni. Al diritto di accesso civico corrisponde, ai sensi del comma 3, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel sito il documento, l’informazione o il dato richiesto e di trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero di comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Il comma 4 prevede la possibilità di attivare il potere sostituivo previsto dall’articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 in caso di ritardo o mancata risposta. Il comma 5 prevede, in caso di diniego, ritardo o inadempimento rispetto ad una richiesta di accesso civico, un rinvio alle disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010. Il comma 6 stabilisce che la richiesta di richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di tale comportamento all’Ufficio di disciplina, ai sensi dell’articolo 43, comma 5.

L’articolo 6 disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalla pubblica amministrazione attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o, comunque, trattati da una pubblica amministrazione dovranno essere pubblicati integri, cioè con modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; aggiornati, completi, assicurando l’accessibilità di tutti i dati, eccetto quelli che sono soggetti a restrizioni di riservatezza e sicurezza; tempestività, semplicità di consultazione: i dati saranno disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione, comprensibili, omogenei; facilmente accessibili: i dati saranno disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi; conformi ai documenti originali; le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute negli atti e nei provvedimenti amministrativi originali; i documenti, infine, dovranno indicare la provenienza ed essere riutilizzabili: l’uso e il riuso dei dati non dovrà essere soggetto ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto. L’esigenza di assicurare l’adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

L’articolo 7, in conformità a quanto previsto dalla legge delega (articolo 1, comma 35, lett. f) della legge n. 190 del 2012), fissa principi sulla massima utilizzabilità dei dati pubblicati. In particolare, il comma 1 prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria o resi disponibili a seguito dell’accesso civico sono pubblicati in formato di tipo aperto, e sono riutilizzabili, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e della normativa vigente in materia (CAD e Codice della privacy), senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

L’articolo 8, in attuazione dell’articolo 1, comma 35, lett. g), della legge n. 190 del 2012, disciplina la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, disponendo, in particolare, che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del presente decreto, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione a partire dalla data in cui gli atti hanno acquistato efficacia giuridica (comma 1) e sono costantemente aggiornati (comma 2). La durata dell’obbligo di pubblicazione è di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano espletato i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, per i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e dall’articolo 15, comma 5, per i dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

L’articolo 9, comma 1, prevede che per rendere agevole l’accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni prevedano una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale contenere quanto previsto dal presente decreto. Per rendere maggiormente utilizzabili le informazioni in essa contenute non possono essere previsti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai comuni motori di ricerca web di indicizzare e effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente ”. Il comma 2, prevede che scaduto il termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 8, i documenti, le informazioni e i dati siano comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate. In tali sezioni i documenti possono essere trasferiti anche prima della scadenza dei cinque anni.

L’articolo 10 disciplina il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, riproducendo l’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, specificandone ed integrandone i contenuti; in particolare, il Programma costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione e, in collegamento con le previsioni dello stesso, deve indicare e definire, anche dal punto di vista organizzativo, le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza. Inoltre deve indicare obiettivi collegati con il piano della performance previsto dal D. Lgs. 150/2009, dal momento che il perseguimento di obiettivi di maggiore trasparenza deve costituire area strategica organizzativa ed individuale della pubblica amministrazione. I parametri di qualità dei servizi pubblici, contemplati dalle carte dei servizi previste dal D. lgs. 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall’articolo 28 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono individuati in via principale in relazione ai livelli di trasparenza raggiunti. Il comma 8 indica i dati e documenti o informazioni che le pubbliche amministrazioni hanno in ogni caso l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, anche qualora non siano espressamente previsti dagli articoli successivi. Infine la trasparenza viene individuata quale principale indicatore degli standard di qualità dei servizi pubblici.

L’articolo 11, comma 1, definisce l’ambito soggettivo di applicazione del presente decreto, costituito dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 si applicano, invece, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente all’ attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Il comma 3 estende alle autorità indipendenti gli obblighi previsti dal presente decreto, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

L’articolo 12, comma 1, riprendendo i contenuti dell’art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede l’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali dei riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari (emanati dall’Amministrazione, come da indicazione dell’ANCI) e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per  l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. Il comma 2, con riferimento agli Statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, prevede che siano pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

L’articolo 13, riprende l’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sul contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni. Essi concernono in particolare: - gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione (lett. a); - l’articolazione degli uffici (lett. b), che richiama l’art. 54, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); - l’illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma (lett. c); - l’elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica dedicati cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. (lett. d), che riprende l’art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

L’articolo 14, comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni relative ai componenti degli organi di indirizzo politico. Si menzionano in particolare: - l’atto di proclamazione o di nomina (lett. a); - il curriculum vitae (lett. b); - i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica (modifica introdotta su indicazione delle Regioni), gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (lett. c); - i dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi ed i relativi compensi (lett. d) e e); - le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e alle variazioni della situazione patrimoniale. I citati obblighi di pubblicazione concernono anche la situazione patrimoniale di talune categorie di familiari, ove gli stessi vi consentano (lett. f). Il comma 2 fissa in tre mesi dalla elezione o dalla nomina il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i predetti dati relativi agli organi di indirizzo politico. I dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico.

L’articolo 15, comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali, nonché di incarichi di consulenza e di collaborazione. Per ciascun incarico devono essere pubblicati: - gli estremi dell’atto di conferimento (lett. a); - il curriculum vitae (lett. b); - i dati relativi all’assunzione di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, allo svolgimento di attività professionali (lett. c); - il compenso percepito (lett. d). Ai sensi del comma 2, costituiscono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e la loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Quest’ultimo è tenuto a consentire la consultazione, anche per nominativo, di tali dati. Il comma 3 stabilisce che la liquidazione del corrispettivo, in assenza delle condizioni di cui al comma 2, determina la responsabilità del dirigente preposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni. Il comma 4, disciplinando la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione, prevede che i dati indicati siano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. Il comma 5 prevede la pubblicità dell’elenco delle posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L’articolo 16 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione. I commi 2 e 3 prescrivono alle pubbliche amministrazioni di pubblicare il conto annuale delle spese sostenute per il personale, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio.Il comma 4, riprendendo quanto già previsto dall’art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

L’articolo 17, comma 1, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione. Il comma 2 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi al costo complessivo del personale con contratto a tempo determinato, articolato per aree professionali.

L’articolo 18, al fine di fornire un quadro complessivo degli incarichi attribuiti a ciascun dipendente, che permetta di verificare altresì il rispetto del limite alle retribuzioni percepite a carico della finanza pubblica, prevede che sul sito dell’amministrazione di appartenenza del dipendente sia pubblicato l’elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico; ciò in aggiunta alla pubblicazione del singolo incarico sul sito dell’amministrazione conferente, diversa da quella di appartenenza. Per i soggetti esterni all’amministrazione l’elenco complessivo degli incarichi agli stessi affidati è invece ricavabile consultando la banca dati del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

L’articolo 19 prescrive la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione. Restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l’aggiornamento costante dell’elenco di tutti i bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

L’articolo 20, comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performancestanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti, sulla scorta di quanto già previsto dall’art. 11, comma 8, lett. c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il comma 2 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, secondo quanto già previsto dall’art. 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Su indicazione delle Regioni è stato aggiunto il comma 3 con il quale si prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino anche i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

L’articolo 21, comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche, secondo quanto già previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 2 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo, secondo quanto già previsto dall’articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’articolo 22 reca disposizioni relative alla pubblicità ed alla trasparenza dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati dall’amministrazione pubblica, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Il comma 1 dispone che ciascuna amministrazione pubblica ed aggiorna annualmente l’elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente (lett. a); l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (lett. b);l’elenco di tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (lett. c); le rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti (lett. d). Il comma 2 prevede che per gli enti di cui al comma 1 (lett. a, b, c) le amministrazioni devono pubblicare i dati relativi alla ragione sociale, la partecipazione dell’amministrazione l’onere complessivo annuale sul bilancio dell’amministrazione. Il comma 3 dispone che nel sito dell’amministrazione sia inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti in questione. Il comma 4 prevede espressamente che l’omissione di tali comunicazioni comporti il divieto da parte dell’amministrazione vigilante ad erogare somme. Nel comma 5 è previsto che le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovano l’applicazione dei principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni, mentre ai sensi del comma 6, si prevede l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo alle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

L’articolo 23 prevede, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni aggiornano semestralmente sui propri siti istituzionali gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riguardo ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, (lett. a); ai contratti per l’affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del d.lgs. 163/2006 (lett. b); ai concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale ai sensi del d.lgs. 150/2009 (lett. c); agli accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche (lett. d). Il comma 2 specifica che in relazione ai provvedimenti del comma 1 devono essere pubblicati il contenuto e l’oggetto. Tali informazioni sono opportunamente sintetizzate in una scheda.

L’articolo 24, comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aggregare i dati relativi alla propria attività amministrativa, ordinandoli in base alla competenza ed agli organi, nonché al loro costante aggiornamento. Il comma 2 prevede la pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico relativo al rispetto dei tempi procedimentali.

L’articolo 25 prevede, sulla scorta di quanto già previsto dall’articolo 14, comma 3 del d.l. n. 5/2012 che le pubbliche pubblichino sul proprio sito istituzionale e sul sitowww.impresainungiorno.gov.it sia l’elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, sia l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare.

L’articolo 26, comma 1, dispone la pubblicità, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità per la concessione da parte delle amministrazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati. Il comma 2 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Il comma 3 prevede che la pubblicazione diviene condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. L’omissione o incompletezza della pubblicità è rilevata, sotto la propria responsabilità, dagli organi dirigenziali e di controllo ma può anche essere rilevata dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione. In accoglimento delle osservazioni del Garante per il trattamento dei dati personali e delle Regioni è stato aggiunto il comma 4 con il quale si prevede che esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

L’articolo 27 prevede che la pubblicazione di cui al comma 2 dell’articolo 26 comprende necessariamente una serie di informazioni quali il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario, la norma o il titolo base dell’attribuzione, l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento, le modalità seguite per individuazione del soggetto beneficiario, il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato. La previsione di questa forma di pubblicità era già prevista dall’ articolo 18, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012. Su indicazione delle Regioni la lettera a) è stata modificata prevedendo che i dati fiscali siano indicati solamente per società ed enti. Le relative informazioni sono riportate nell’ambito dei dati della sezione «Amministrazione trasparente» in formato tabellare aperto e con modalità tali da renderne facile la consultazione e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. Tale disposizione riprende quanto già previsto dall’articolo 18, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012.

L’articolo 28 prescrive la pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, nonché degli atti e delle relazioni degli organi di controllo, da parte delle regioni, delle province autonome e delle province, evidenziando, in particolare, le risorse trasferite a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Su indicazione dell’UPI il comma 1 è stato integrato con il riferimento alle risorse assegnate a ciascun gruppo consiliare.

L’articolo 29 al comma 1, prevede che i dati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo di ciascun anno siano pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Al comma 2, riprendendo il dettato dell’articolo 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 91 del 2011 e dell’articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 91 del 2011, dispone la vigenza in capo alle pubbliche amministrazioni dell’obbligo di presentare, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, un documento detto “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” che indichi gli obiettivi, i risultati e l’andamento effettivo della spesa a livello di interventi e servizi forniti. Tutto questo deve sempre risultare in linea con la disciplina di contabilità economica. Il Piano contiene la descrizione di ciascun programma di spesa ed informazioni sugli obiettivi da realizzare durante il triennio, nonché dei mezzi, anche dal punto di vista quantitativo, individuati per raggiungere tali scopi.

L’articolo 30, riprendendo l’articolo 97-bis del d.l. n. 1 del 2012, prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dalle amministrazioni.

L’articolo 31 sancisce il dovere delle pubbliche amministrazioni di pubblicare, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.

L’articolo 32 prevede la pubblicazione della carta dei servizi delle pubbliche amministrazioni ovvero del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni individuano i servizi erogati agli utenti, intermedi e finali e pubblicano i costi contabilizzati (comma 2, lett. a) e i tempi medi di erogazione dei servizi (comma 2, lett. b).

L’articolo 33 impone, riprendendo quanto già previsto dalla lett. a) del comma 5 dell’articolo 23 della legge n. 69 del 2009, alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare annualmente l’indicatore dei tempi medi di pagamento per l’acquisto di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.

L’articolo 34, riprendendo quanto già disposto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 180 del 2011, prevede che, al fine di rendere evidenti gli adempimenti che gravano sui cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali e interministeriali nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato, per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori e l’accesso ai servizi pubblici, abbiano in allegato l’elenco degli oneri informativi in capo a cittadini ed imprese. E’ definito onere informativo qualsiasi obbligo informativo o adempimento comportante la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla p.a. Tali informazioni devono essere pubblicate, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, sui siti istituzionali delle amministrazioni, con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’articolo 35 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza con riferimento alle attività di acquisizione d’ufficio delle informazioni relative all’autocertificazione, all’acquisizione d’ufficio delle informazioni di cui al testo unico sulla documentazione amministrativa, prevedendo la pubblicazione dei recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici responsabili di tali attività. Sono inoltre pubblicate le convenzioni quadro necessarie per la trasmissione dei dati con modalità informatiche per le medesime finalità di acquisizione dei dati per le dichiarazioni sostitutive, nonché ulteriori forme sia di acquisizione, sia di controllo sulle dichiarazioni sostitutive medesime. In accoglimento delle osservazioni delle Regioni il comma 1 è stato integrato con l’aggiunta della lettera l) con la quale si prevede la pubblicazione delle informazioni relative ai risultati dell’indagine di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

L’articolo 36 integra le finalità di comunicazione e trasmissione delle informazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, introdotte dal d.lgs. 82/2005, con quelle di trasparenza e pubblicità per i pagamenti informatici. Questo articolo stabilisce che, per i pagamenti informatici, le pubbliche amministrazioni rendano note nei propri siti istituzionali e specifichino nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 82/2005. Si prevede, pertanto, la pubblicazione di informazioni quali: a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare bonifici bancari o postali, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; b) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

L’articolo 37 declina i principi di trasparenza e pubblicità anche come obbligo di pubblicazione delle informazioni, relative ai contratti pubblici, sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione pubblica. Questo obbligo si esplica nella garanzia, a favore di ogni potenziale offerente e della collettività, di procedure conoscibili ed accessibili, in modo da consentire un maggior controllo sull’imparzialità degli affidamenti nonché una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Il comma 1 richiama, attraverso una formula omnicomprensiva, tutti gli obblighi di pubblicazione, in materia di contratti pubblici, derivanti dalla normativa nazionale. Il comma 2 introduce per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

L’articolo 38, riprendendo quanto già previsto dall’articolo 9, comma 1, d.lgs. 228 del 2011 in ordine alla trasparenza dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali: - i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione, - le linee guida per la valutazione degli investimenti, - le relazioni annuali ed ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, compresi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante, - le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall’articolo 1 delle legge n. 144 del 1999, ivi comprese le funzioni ed i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure ed i criteri di individuazione dei componenti ed i loro nominativi. Il comma 2 richiama quanto già previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 190 del 2012 recante le disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ed impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni concernenti tempi, costi unitari ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate,. Le informazioni sui costi devono essere pubblicate sulla base di uno schema tipo predisposto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne un’agevole comparazione.

L’articolo 39 amplia il concetto di trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, già specificato dall’articolo 31, comma 1-bis della legge n. 69 del 2009 in tema di eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, ed enuncia l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli atti di governo del territorio, in particolare dei piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché loro varianti. Per ciascuno degli atti sopraelencati è inoltre previsto l’obbligo della tempestiva pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici. Il comma 2 prevede la pubblicazione in una sezione apposita del sito del Comune interessato, periodicamente aggiornata, della documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica, d’iniziativa privata o pubblica, in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica, d’iniziativa privata o pubblica, in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse. Il comma 3, infine,stabilisce che la pubblicazione nelle forme sopra indicate costituisce condizione per l’acquisizione di efficacia dei predetti atti di governo del territorio. Il comma 4 fa salve le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

L’articolo 40 prevedendo la pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale, rinvia alla disciplina di maggior tutela prevista dal codice dell’ambiente(decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152) ed alla normativa in vigore in materia ambientale.Il decreto prevede altresì specifica sezione stante la rilevanza della tematica ambientale.Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso disciplinati dall’articolo 5 del 19 agosto 2005, n.195. Alla luce della rilevanza della tematica ambientale la pubblicazione di cui al presente decreto non è subordinata agli accordi tra amministrazioni, salvi gli accordi già stipulati che assicurino livelli di informazione superiori a quelli previsti dal presente decreto.

L’articolo 41 sottopone all’obbligo di pubblicità e trasparenza tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale, delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere nonché di tutti gli enti, agenzie ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, in ragione della permeabilità del settore sanitario da parte di pratiche corruttive. Le aziende sanitarie sono pertanto tenute a pubblicare tutte le procedure, i dati e le informazioni concernenti il conferimento degli incarichi: dirigenziali, di responsabile di dipartimento e di strutture oltre agli avvisi ed ai bandi di selezione, così scongiurando il ricorso ad abusi proprio in tale delicato momento di scelta. La pubblicazione degli elenchi delle strutture private accreditate, degli accordi intercorsi con esse, dei servizi resi per conto ed a spese del servizio sanitario nazionale, dei corrispettivi ricevuti, dei tempi previsti e di quelli effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata oltre a rendere effettivo ancora una volta lo strumento di prevenzione della corruzione, facilita il cittadino nell’accesso agli atti e la verifica delle modalità di espletamento delle singole prestazioni.

L’articolo 42 prevede forme di pubblicità per gli atti contingibili e urgenti e più in generale di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze. In particolare con riferimento ai suddetti provvedimenti dovranno essere pubblicati la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti, i termini fissati per l’esercizio dei suddetti poteri straordinari, i costi dell’intervento e, laddove previste dovranno essere indicate le forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Obiettivo dell’articolo 43 è quello di individuare nel soggetto responsabile della prevenzione della corruzione anche il responsabile della trasparenza ed integrità, da nominare espressamente nel Programma triennale previsto dall’articolo 44 oltre che di delineare compiti e poteri dello stesso. .Viene inoltre disciplinato il dovere di collaborazione dei dirigenti degli uffici ai fini dell’attuazione dei sopra richiamati principi attraverso la regolarità e tempestività della trasmissione dei dati necessari alla pubblicazione anche ai fini di inserire tra gli indici di valutazione dell’operato della dirigenza anche l’adempimento degli obblighi di trasparenza individuati dalla legge. Il Responsabile assume compiti: - di controllo dell’adempimento da parte dell’amministrazione pubblica degli obblighi di trasparenza contemplati dal Decreto; - di verifica della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione; - di aggiornamento del Programma triennale sia in relazione al costante controllo dell’attuazione degli obblighi sia in ordine alla verifica di nuove iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione; - di verifica della regolarità e dell’attuazione dell’accesso civico, previsto dal decreto. Il Responsabile ha inoltre il potere: - di segnalazione alle Autorità competenti (OIV- Organismo Indipendente di Valutazione-, CIVIT – quale Autorità Nazionale anticorruzione – e Ufficio disciplina) delle inadempienze relative alle pubblicazioni obbligatorie; - di segnalazione dei casi più gravi di inadempimento degli obblighi sopra indicati, alle Autorità indicate al punto precedente (anche per le iniziative disciplinari) nonché all’Autorità politica per le ulteriori forme di responsabilità configurabili. La specificazione di obblighi ulteriori di verifica, controllo ed aggiornamento, oltre che di segnalazione come sopra individuati, rende attuali gli obiettivi del legislatore in materia di prevenzione alla corruzione e contribuisce a delineare l’efficienza e la correttezza dei compiti assegnati alla dirigenza dal legislatore.

Obiettivo dell’articolo 44 è quello di demandare all’Organismo interno di valutazione la verifica dell’adeguatezza degli indicatori contemplati e della coerenza tra il Programma triennale ed il Piano della performance; a tal fine, l’OIV utilizzerà assieme ai soggetti incaricati delle valutazioni della performance anche i dati e le informazioni relativi all’effettiva attuazione della trasparenza, al fine di misurare e valutare in concreto, secondo parametri obiettivi, le performance (organizzative ed individuali) del Responsabile e dei Dirigenti dei singoli uffici tenuti alla trasmissioni dei dati necessari.

L’articolo 45 assegna alla CIVIT i compiti di valutazione e controllo anche in qualità di autorità nazionale anticorruzione, così evidenziando il collegamento tra il dovere di adempimento agli obblighi di trasparenza posti a carico dei dirigenti e gli obiettivi di prevenzione della corruzione voluti dal legislatore. Al fine di agevolare la Commissione nell’adempimento di tali obblighi è stato ampliato in favore della stessa il contenuto del potere di controllo riconoscendo la possibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie per il suo efficace esercizio: può infatti chiedere il rendiconto dei risultati ai responsabili della trasparenza; può chiedere ogni ulteriore informazione agli OIV; può utilizzare le banche dati presso la Presidenza del ConsiglioDipartimento della funzione pubblica. Infine, il potere di segnalazione dei casi di inadempimento riconosciuto alla CIVIT risulta in linea con tale ampliamento di compiti e funzioni, garantendo la concreta attuazione della prevenzione della corruzione determinando l’attivazione delle diverse forme di responsabilità previste dalla legge.

L’articolo 46 prevede che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; il suddetto inadempimento costituisce altresì un elemento di valutazione dell’ulteriore responsabilità per danno all’immagine nelle ipotesi in cui nelle omissioni descritte si ravvisi una fattispecie di reato, ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Tale responsabilità viene in ogni caso temperata dalla possibilità per il dirigente di esimersene dimostrando di essere stato nell’impossibilità di adempiere all’obbligo di cui è gravato. Tale esimente consente così di escludere che le responsabilità e gli oneri che vengono a gravare sulla dirigenza siano eccessivamente gravosi ed inevitabili.

L’articolo 47 disciplina il regime delle sanzioni specifiche che derivano da violazioni predeterminate dalla legge, collegate a particolari cariche politiche o elettive che, per la loro particolare natura, esigono che il comportamento di colui che riveste la carica possa essere agevolmente sottoposto alla valutazione esterna circa la legittimità e la legalità del proprio operato. Le categorie individuate sono quelle dei titolari di incarichi elettivi o di esercizio politico, statale, regionale o locale che, per tale motivo, hanno l’onere di pubblicizzare la situazione patrimoniale complessiva propria e dei parenti più stretti, in tal modo consentendo la possibilità di valutare l’esistenza, anche remota, di un possibile indice di corruzione.

L’articolo 48 recepisce i contenuti dell’articolo 1, comma 4, lettera d) della legge delega e disciplina le modalità con le quali le amministrazioni pubblicheranno i dati previsti dalla normativa vigente. La disposizione affida, al Dipartimento della funzione pubblica la definizione di criteri, modelli e schemi standard per la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione e per l’organizzazione della sezione del sito denominata “Amministrazione trasparente”. Al fine di non subordinare l’operatività del presente schema di decreto ad una normativa secondaria successiva, l’articolo in esame prevede l’allegato A che contiene un primo set di informazioni indispensabili per implementare i contenuti dei siti. Si tratta di regole organizzative, che se dovessero richiedere una modifica successiva, questa verrebbe realizzata non con un decreto legislativo, ma trattandosi di regole tecniche, con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che sarebbe adottato sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, laddove vi fossero anche principi di carattere tecnologico informatico e sentita la Civit, qualora ci fossero profili inerenti l’integrità e la trasparenza, nonché l’ISTAT per gli aspetti relativi all’utilizzo dei dati a fini statistici. Al comma 3 si è previsto inoltre di sentire il Garante per la protezione dei dati personali.

L’articolo 49 introduce tre disposizioni di carattere transitorio: la prima per la pubblicazione dei dati aggregati per l’attività amministrativa di cui all’articolo 23 al fine di consentire alle amministrazioni di aggregare i dati di cui sono già in possesso; la seconda disposizione transitoria demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione delle modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al terza norma rinvia l’applicabilità delle sanzioni relative al primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per dar modo alle amministrazioni di adeguarsi ai contenuti dello schema di decreto.  Al comma 4 è, altresì, previsto che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possano individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Con i contenuti di cui all’articolo 50 si affida al giudice amministrativo la tutela delle controversie derivanti dall’applicazione del presente decreto.

L’articolo 51 prevede l’invarianza degli oneri nell’attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto, disponendo altresì che eventuali attività ulteriori per le amministrazioni necessarie per la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal presente decreto dovranno comunque essere sostenute nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Per l’analisi puntuale delle singole disposizioni si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria.

L’articolo 52 introduce una serie di modifiche a leggi vigenti, funzionali all’applicazione dello schema di decreto e, in particolare, si precisa che i rinvii al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, attualmente riferiti all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dovranno intendersi effettuati all’articolo 10 del presente decreto legislativo.

L’articolo 53 abroga espressamente tutte le disposizioni contenute in testi legislativi previgenti che hanno trovato collocazione nello schema di decreto in esame.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.