È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il provvedimento, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’articolo 1, comma 35, della Legge n. 190/2012 (c.d. “anti-corruzione”), riordina – in un unico corpo normativo – le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti. Tuttavia, il decreto non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica ed integra l’attuale quadro normativo, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti.

La trasparenza è intesa come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa e costituisce “livello essenziale” delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett.m, Costituzione). 

La pubblicazione on line di atti e documenti, così come imposta dal Decreto, favorisce “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; “concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione”.

Numerosi gli adempimenti previsti per le Amministrazioni: l’istituzione del diritto di accesso civico, l’istituzione di un “Responsabile della trasparenza” in ogni Amministrazione, la rivisitazione della disciplina in materia di trasparenza sullo stato patrimoniale di politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l’obbligo di definire nella home page del sito istituzionale di ciascun Ente un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” in cui – per almeno cinque anni – saranno pubblicati una serie rilevante di informazioni (dal programma per la trasparenza e l’integrità alla condizione reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico, dalle spese per il personale e le consulenze ai dati per i contratti stipulati).

Il provvedimento – per la prima volta – riconosce un ruolo decisivo ai dati aperti, affermando che le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere reperibili on line come open data, riusabili da tutti senza restrizioni.

Infine, il provvedimento introduce un forte apparato sanzionatorio per gli Enti che non rispettassero gli obblighi di trasparenza: responsabilità disciplinare e dirigenziale, eventuale responsabilità erariale (anche per danno all’immagine).

RISORSE

- Il testo vigente del Decreto n. 33/2013
- La tabella interattiva dei contenuti minimi (a cura di Porte Aperte sul Web)
- La nota informativa ANCI sul Decreto n. 33/2013